sabato , Luglio 27 2024

Enna. Le scuole rimangono chiuse “a prescindere”

Al momento, il Sindaco di Enna non sembra volere ritornare sui propri passi in ordine alla disposta chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio comunale, nonostante sia evidente la non conformità della sua ordinanza con l’ultimo DPCM e con l’ordinanza del Presidente della Regione Musumeci che, nell’ordinare la chiusura delle scuole in 11 Comuni, esclude Enna per non avere sforato il dato numerico stabilito dal CTS. Ne riparliamo con Massimo Greco.

 

Le scuole rimangono chiuse “a prescindere” direbbe Totò….

 

Sembra di sì, anche perché, al netto delle nostre sottolineature, si registra un anomalo silenzio sia della politica che delle Istituzioni. Abbiamo già detto che restrizioni di questo tipo si giustificano solo sulla base di reali e preoccupanti dati che, alla luce della citata ordinanza del Presidente Musumeci, non risultano neanche al competente Assessorato regionale alla Sanità. C’è qualcosa che non sta funzionando.

 

Ma la Prefettura che ruolo ha?

 

La Prefettura ha fatto la sua parte, chiedendo notizie all’Assessorato regionale che, in forza del più volte citato DPCM, monìtora i dati e supporta le limitazioni che dispone periodicamente il Presidente della Regione. Di più non può fare.

 

Ma il Prefetto non può annullare un’ordinanza emessa da un Sindaco qualora ne ravvisi l’illegittimità?

 

Solo se il Sindaco agisce nella qualità di ufficiale di governo per problemi di sicurezza e ordine pubblico e non è questo il caso, trattandosi di ordinanza emessa nella diversa qualità di rappresentante della comunità locale per affrontare un’emergenza sanitaria.

 

Allora potrebbe farlo la Regione…

 

Nemmeno, perché la Regione non è un ente gerarchicamente sovraordinato rispetto al Comune e il limitato potere sostitutivo è previsto solo per l’omissione di atti amministrativi obbligatori per legge e tra questi non può rientrare l’istituto della revoca in autotutela dell’ordinanza sindacale, essendo un atto discrezionale e come tale non obbligatorio. Solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre l’annullamento straordinario di un’ordinanza sindacale come già avvenuto lo scorso anno per il Sindaco di Messina De Luca. Oppure ci si dovrà rivolgere al Tribunale amministrativo.

 

E chi potrà farlo?

 

Tutti coloro che si ritengono lesi dagli effetti di questa ordinanza sindacale. In Italia i ricorsi di genitori o di famiglie avverso le chiusure delle scuole (più o meno giustificate), sono ormai all’ordine della settimana, perché i danni che subiscono le famiglie sono – costituzionalmente – sopportabili solo nella misura in cui i dati a supporto della chiusura delle scuole sono reali e scientificamente documentati dalle Autorità governative.

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