Non ci piace essere etichettati come i discepoli di Cassandra, neanche quando, come in questa occasione, si è verificato tutto ciò che avevamo previsto. La Corte costituzionale ha infatti annullato la norma interpretativa con la quale l’ARS ha inteso applicare il 3° condono edilizio in Sicilia. All’indomani dell’avvenuta interpretazione autentica varata dal legislatore siciliano (29 luglio 2021) postammo su facebook il seguente pensiero: “questa norma approvata dall’ARS non solo è inutile ma anche pericolosa. Inutile perchè in Sicilia, in forza della giurisprudenza amministrativa regionale consolidata in materia, gli abusi edilizi realizzati in aree gravate da vincoli relativi, cioè non comportanti l’inedificabilità assoluta, possono essere oggetto di condono edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 326/2003. E’ pericolosa perchè molto probabilmente sarà impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale, con il rischio, più che fondato, di ottenere il risultato contrario di ciò che hanno auspicato i parlamentari di maggioranza all’ARS: l’annullamento della legge appena approvata, per il semplice motivo che nel resto d’Italia la normativa sul terzo condono edilizio non consente la sanabilità di volumi e superfici utili realizzati abusivamente su aree gravate da vincoli paesaggistici. Se così sarà, e lo sapremo entro quest’anno, gli uffici preposti del Comune piomberanno nel caos”. Con la sentenza appena depositata, la Corte cost. ha affermato che, in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma economico-sociale relativi alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi del 3° condono edilizio del 2003. La Corte cost. non ha quindi condiviso il diverso avviso del Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del 1° condono edilizio, prevista dalla legge n. 47/1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta. A questo punto il caos è servito, visto che al rigetto delle centinaia di istanze di condono edilizio ancora pendenti, seguiranno altrettante ordinanze di demolizione.
Un problema enorme a cui dovranno far fronte sia i Comuni che le Soprintendenze della Sicilia che, in forza di un’interpretazione del CGA da noi definita nei giorni scorsi “ardita” – in occasione di un commento sul parallelo condono edilizio varato nel 2018 per l’isola di Ischia – hanno fin qui condonato abusi edilizi senza limiti di volumetria in aree gravate da vincoli paesaggistici ed idrogeologici. Da domani, le medesime Istituzioni pubbliche, sulla base di un sopravvenuto e diverso orientamento orientamento della giurisprudenza – questa volta di rango costituzionale – saranno costrette ad ammettere l’esistenza di un “abusivismo fortunato”, per il quale dovrà necessariamente farsi una gigantesca riflessione sull’ipotesi dell’autotutela amministrativa, e di un “abusivismo sfortunato” per il quale dovranno accendersi i motori delle ruspe. Alla domanda “oggi come va?”, Robespierre avrebbe risposto: “C’è da perderci la testa”.
Massimo Greco
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