I problemi della liquidanda società d’ambito “EnnaEuno” sembrano non avere fine. Come se non bastassero quelli relativi alla complessa fase di transizione del servizio integrato dei rifiuti alla nuova società di regolamentazione rifiuti (SRR), arrivano puntuali le sentenze del Giudice Tributario che continuano a sanzionare l’operato della “EnnaEuno” in materia di riscossione delle tariffe. L’ultima in ordine di tempo è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna emessa nei giorni scorsi che sancisce la nullità, per difetto assoluto di competenza, delle fatture notificate ai contribuenti del Comune di Enna a gennaio 2013 e riferite all’anno d’imposta 2006. Per la verità la pretesa tributaria relativa alle annualità 2006 e 2007 era già stata annullata in autotutela, almeno per i contribuenti ennesi, dalla stessa società, ma Massimo Greco, promotore di questa ennesima batosta, ha preferito perseguire la via giudiziaria, ottenendo un pronunciamento ufficiale della CPT che ovviamente, non solo potrà essere utilizzato dai contribuenti degli altri Comuni che non hanno beneficiato della stessa “retromarcia”, ma anche per la successiva annualità 2007. Per queste due annualità “EnnaEuno” fu diffidata dalle associazioni dei consumatori e dallo stesso Comune di Enna che invitò il collegio di liquidazione a non riscuotere tariffe TIA/TARSU attesa l’indiscutibile competenza comunale in materia impositiva. Peccato però che il Comune di Enna si sia limitato solamente a diffidare “EnnaEuno” dal riscuotere detti tributi senza essersi posto il problema di chi avrebbe dovuto riscuoterli a copertura di un servizio comunque reso. Nel congratularci con Massimo Greco per l’ennesima battaglia vinta, in nome e per conto dei contribuenti, non possiamo esimerci dal porgli alcune domande:
Se “EnnaEuno” non è competente a richiedere il tributo TIA/TARSU per il biennio 2006/2007, quale Istituzione dovrebbe richiederlo ai contribuenti ennesi per coprire il costo del servizio reso?
Avrebbe dovuto farlo, entro i termini della prescrizione, il Comune di Enna, facendo tesoro della sentenza della Cassazione secondo cui “…i comuni ben avrebbero potuto riappropriarsi del potere impositivo, eventualmente confermando le tariffe già determinate dalla società, assumendosene la responsabilità politica, senza dover attendere l’intervento legislativo, che, comunque, non poteva ratificare l’esproprio di un potere pubblico”. Invece il Comune di Enna si è solamente opposto alla riscossione curata da “EnnaEuno” così configurando una sorta di autogoal.
…certo perché pur avendo acclarato la conoscenza dell’evento, non ha fatto nulla per correre ai ripari entro i termini della prescrizione…
Esattamente. Per il biennio in questione c’è infatti un potenziale danno erariale derivante dall’omessa riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti pari al costo del servizio, quindi 8 milioni e 200 mila euro circa per il solo Comune di Enna.
I termini della prescrizione sono quindi maturati?
Per queste due annualità certamente, ma anche il 2008 è ormai prescritto e non mi risulta che il Comune di Enna, fuori dalle ipotesi particolari di accertamento per omessa denuncia o per rettifica, abbia riscosso tale annualità.
nota a margine:
La Corte dei Conti potrebbe anche chiamare in correità gli organi di governo pro-tempore dei Comuni (Sindaco e Giunta), i Dirigenti del settore tributario dei Comuni che non hanno
riscosso i tributi per gli anni 2006-2007 e 2008.
Dipende dalle indagine delle Procure della Corte dei Conti.
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