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La decadenza kamikaze del Consiglio comunale non è in vigore… anzi sì

La decadenza kamikaze del Consiglio comunale non è in vigore… anzi sì

 

caduta_sindaciLe tante segnalazioni pervenute alla Redazione in ordine alla corretta interpretazione della novella disposizione regionale che estende al Sindaco la decadenza del Consiglio comunale anche nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione ci hanno indotto a fare un ulteriore approfondimento, anche nella considerazione che la questione è parecchio attuale e in molti Comuni non sono stati approvati i rispettivi bilanci.
A Massimo Greco chiediamo quindi di fare chiarezza sulla questione.

Allora?

Da una sbrigativa lettura delle nuove disposizioni di legge pubblicate nella GURS appariva che tutte le modifiche apportate alla normativa che disciplina sia le nuove ipotesi di mozione di sfiducia che quelle di decadenza del Consiglio comunale entrassero in vigore, per espressa volontà del legislatore regionale, il prossimo mandato elettivo.

E invece?

Invece non è così, o comunque non lo è per tutte le disposizioni modificate. In particolare, l’introduzione all’art. 11 della l.r. 35/97 del comma 2-bis non viene coinvolto dal rinvio che concerne il solo nuovo comma 2. Pertanto l’estensione al Sindaco della decadenza del Consiglio comunale per qualunque causa è immediatamente operativa.

E quindi se i Consigli comunali non dovessero approvare i bilanci che hanno all’ordine del giorno provocherebbero la contestuale decadenza del Sindaco a partire da subito…

Esattamente. Quella che abbiamo coniato col termine di “decadenza kamikaze” del Consiglio comunale è d’immediata applicazione e come già detto, al netto di un evidente profilo d’incostituzionalità, non segue automaticamente alla mancata approvazione del bilancio ma a seguito della procedura sollecitatoria andata a vuoto nonostante la diffida dell’Organo regionale.

Ma nel resto d’Italia è pure così?

Si, il TUEL all’art. 53 prevede la decadenza del Sindaco a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, ma questo non è un indicatore di costituzionalità anche perché andrebbero differenziati i casi di decadenza del Consiglio comunale. Una cosa è lo scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, altra cosa è lo scioglimento per mancata approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore (statale e regionale) non può trattare in modo indifferenziato tutte le cause estendendo la decadenza al Sindaco anche nel caso in cui vi sia un evidente inadempimento amministrativo dell’organo consiliare. Come abbiamo già detto si potrebbe configurare una mozione di sfiducia mascherata che può sortire i medesimi effetti senza rispettare il limite del 24 mesi dall’insediamento del Sindaco. E tutto questo ha molto d’incostituzionale.

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