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Enna. Liceo delle Scienze Umane e Scuola dell’infanzia sfrattati. Parte 7°

Enna. Liceo delle Scienze Umane e Scuola dell’infanzia sfrattati. Parte 7°

di Massimo Greco

alaIl programmato e travagliato trasferimento dei Licei di scienze umane e musicale nei locali dell’ex Liceo linguistico di Enna-bassa rischia d’impantanarsi sulla querelle del pagamento delle utenze. La dirigenza scolastica continua a sostenere che anche il nuovo libero Consorzio comunale che ha preso il posto della soppressa Provincia regionale di Enna deve intestarsi le utenze; dal canto suo, il Commissario straordinario di questo nuovo ente intermedio ribadisce di non avere le risorse finanziarie per farlo, rimandando la questione alle variazioni di bilancio che saranno approvate dall’ARS. In quella sede dovrebbero essere individuate ulteriori risorse per consentire al libero Consorzio ennese di chiudere il proprio bilancio e, quindi, di poter autorizzare l’assunzione di impegni prioritari come quello delle utenze scolastiche. In attesa che tutto ciò si verifichi, il trasferimento dei due Licei rimane sospeso, così come sospesa (e ai limiti della liceità) rimane la mancata frequenza scolastica degli alunni. Il quesito che in molti si pongono in queste ore è se possa la dirigenza scolastica intestarsi le utenze per un periodo limitato e finalizzato solamente a consentire questo “benedetto” trasferimento.

Proviamo a dare il nostro contributo.

Sul piano del diritto positivo (art. 3 l. n. 23/96) il legislatore statale ha sancito che le Province provvedano alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché “alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista di acqua e gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”. Al nuovo libero Consorzio comunale, che ha preso il posto della soppressa Provincia regionale, il legislatore siciliano ha attribuito espressamente la funzione della “distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola” (art. 27, comma 1, lett. c), l.r. 15/2015). E lo ha fatto nonostante il generico rinvio operato con la medesima disposizione a tutte le funzioni amministrative prima esercitate dalla Provincia regionale. Questo perchè, verosimilmente, il legislatore si è reso conto della necessità di dovere espressamente elencare le funzioni amministrative di un ente che non è più un ente territoriale di governo a fini generali al pari delle Province del resto d’Italia, ancora oggi dotate di copertura costituzionale. Il libero Consorzio comunale, sprovvisto di autonomia politica e dotato solo di autonomia funzionale e strumentale, è infatti più vicino alla Camera di Commercio che alla soppressa Provincia regionale.

La disposizione regionale, stante la generica formulazione ed impregiudicati i profili d’incostituzionalità già argomentati in altri contesti, pare quindi volta al mantenimento in capo ai nuovi enti intermedi delle funzioni svolte antecedentemente in materia dalle Province regionali, sicché, per la delimitazione delle medesime, non può che farsi riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale già delineatosi nel previgente assetto istituzionale.

Di conseguenza, la nuova formulazione regionale della funzione amministrativa in materia fa ritenere che fra le spese necessarie ad assicurare il normale “funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado”, assumibili dal libero Consorzio comunale, possono annoverasi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dai medesimi e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell’immobile a sede scolastica, restando invece esclusi solo gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività didattica. Appare pertanto evidente annoverare le spese per le utenze scolastiche nel contesto di una funzione amministrativa che è rimasta in capo all’ente intermedio siciliano anche dopo la riforma dello stesso.

Fatta questa premessa ci si chiede se sia possibile in una fase emergenziale come quella che si sta vivendo, consentire all’Istituto scolastico di intestarsi le utenze senza incorrere in responsabilità erariali. Uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione all’occorrenza discende direttamente dall’art. 118 della Costituzione: il principio di sussidiarietà verticale. In forza di tale principio, secondo il quale gli affari sono trattati dall’ente “il più possibile vicino ai cittadini”, il libero Consorzio comunale, deputato per legge ad assicurare le citate spese scolastiche, è chiamato a rispondere alle istanze dei cittadini; ma, ove ritenga di non avere risorse e poteri sufficienti, è costretta a rivolgersi all’ente immediatamente più vicino. Cioè a quell’ente che oltre ad avere una specifica competenza in materia scolastica è anche chiamato – ope legis – a collaborare col medesimo. Stiamo parlando proprio dell’Istituto scolastico in questione.

Questo solo ancoraggio costituzionale sarebbe già bastevole per escludere ipotesi di danno erariale in capo alla dirigenza di un Ente (la Scuola) che assumerebbe un impegno di spesa in via sussidiaria, eccezionale e per un periodo ben determinato (fino al 31 dicembre 2016) al solo fine di consentire il trasferimento, così evitando l’interruzione di un pubblico servizio. Peraltro, ammesso che l’atto sussidiario fosse illegittimo – e non lo sarebbe per quanto detto – non si configurerebbe comunque alcuna ipotesi di danno erariale, attesa la nota differenza tra illiceità della condotta e illegittimità dell’atto adottato, giacchè solo il primo requisito costituisce l’oggetto dell’eventuale giudizio contabile. L’illegittimità di un atto, infatti, non comporta di per sé un danno erariale sia perchè non potrebbe seguire alcuna diminutio patrimonii, sia perchè la necessità della sussistenza del requisito soggettivo della colpa grave, quale elemento indispensabile nella struttura dell’illecito erariale, non sempre accompagna la condotta, come nella fattispecie che ci occupa, con la conseguenza che l’eventuale illegittimità non costituirebbe una condizione necessaria e sufficiente per l’addebito di responsabilità.

 

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